[1]Articolo XVI

[2]Il contribuente il quale dimostri che l'azione della autorita' fiscale di uno degli Stati contraenti abbia dato o dara' luogo ad una doppia imposizione in contrasto con le norme della presente Convenzione, ha diritto di presentare un ricorso allo Stato di cui egli e' cittadino o, se egli non sia cittadino di nessuno degli Stati contraenti, allo Stato in cui egli e' residente, o, se il contribuente e' una societa' o altro ente, allo Stato in cui e' costituito o organizzato. Se il ricorso e' ritenuto fondato, la competente autorita' di tale Stato prendera' accordi con la competente autorita' dell'altro Stato, allo scopo di evitare equamente la doppia imposizione in questione.

Testo vigente dal 25 agosto 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-19;943~artxvi · fonte del testo

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