[1]CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE FRODI 0 LE EVASIONI FISCALI

[2]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo 1 SOGGETTI

[4]1. Fatto salvo quanto in essa diversamente stabilito, la presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 2. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, ad eccezione del paragrafo 3 di questo articolo, uno Stato contraente puo' assoggettare ad imposizione:

  • a)i propri residenti (definiti ai sensi dell'articolo 4 (Residenti)); e
  • b)i propri cittadini a motivo della cittadinanza, come se tra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America non esistesse alcuna Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 non pregiudicano:
  • a)i benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 18 (Pensioni, etc.) e degli articoli 23 (Eliminazione della doppia imposizione), 24 (Non discriminazione) e 25 (Procedura amichevole); e
  • b)i benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi degli articoli 19 (Funzioni pubbliche), 20 (Professori ed insegnanti), 21 (Studenti e apprendisti) e 27 (Agenti diplomatici e funzionari consolari), nei confronti delle persone fisiche che non sono cittadini di, ne' posseggono lo status di immigrante in, detto Stato.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;763~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari