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Tributario
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni concluse in Washington il 30 marzo 1955 tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America: a) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito; b) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni
Legge 19 luglio 1956, n. 943
- Aggiornato al
- 25 agosto 1956
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- Art. iConvenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie…
- Art. iiArticolo II 1. Ai fini di questa Convenzione: a) il termine "Stati Uniti" significa gli…
- Art. iiiArticolo III 1. Un'impresa di uno degli Stati contraenti non e' soggetta ad imposta…
- Art. ivArticolo IV Quando un'impresa di uno degli Stati contraenti, per il fatto della sua…
- Art. vArticolo V 1. Il reddito che un'impresa di uno degli Stati contraenti trae dalla gestione…
- Art. viArticolo VI Se uno degli Stati contraenti applica un'imposta commisurata al patrimonio e…
- Art. viiArticolo VII 1. L'aliquota d'imposta; applicata da uno degli Stati contraenti sui…
- Art. viiiArticolo VIII I canoni ed i proventi che derivano, in corrispettivo della concessione dei…
- Art. ixArticolo IX 1. I redditi derivanti da beni immobili (esclusi gli interessi di crediti…
- Art. xArticolo X 1. a) Salari, stipendi e simili retribuzioni, e pensioni pagati dagli Stati…
- Art. xiArticolo XI 1. I compensi per lavoro o per servizi personali, compreso l'esercizio delle…
- Art. xiiArticolo XII Uno studente o apprendista che e' residente in uno degli Stati contraenti…
- Art. xiiiArticolo XIII Il residente in uno degli Stati contraenti (che non sia cittadino…
- Art. xivArticolo XIV 1. I dividendi e gli interessi pagati da una societa' (corporation) italiana…
- Art. xvArticolo XV 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' evitata nel modo seguente: a)…
- Art. xviArticolo XVI Il contribuente il quale dimostri che l'azione della autorita' fiscale di…
- Art. xviiArticolo XVII Le competenti autorita' degli Stati contraenti si scambieranno le…
- Art. xviiiArticolo XVIII Ciascuno degli Stati contraenti puo' riscuotere le imposte, che sono…
- Art. xixArticolo XIX 1. Le norme di questa Convenzione non possono essere interpretate in modo da…
- Art. xxArticolo XX Le competenti autorita' dei due Stati contraenti possono emanare i…
- Art. xxiArticolo XXI 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica…
