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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003
Legge 16 giugno 2015, n. 93
- Aggiornato al
- 6 luglio 2015
- Articoli
- 33
- Versioni storiche
- 45
- Art. 1Allegato ACCORDO DI SICUREZZA SOCIALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL…
- Art. 2alle quali si applica l'Accordo 1. Il presente Accordo si applica: (a) per quanto…
- Art. 3alle quali si applica l'Accordo Il presente Accordo si applica alle persone che sono o…
- Art. 4di trattamento Ogni persona che e' o e' stata soggetta alla legislazione di una Parte…
- Art. 5' delle prestazioni 1. Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Accordo, le…
- Art. 6generali 1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni successive di questa parte II…
- Art. 7Un lavoratore dipendente che sia soggetto alla legislazione di una Parte e che sia…
- Art. 8occupato sulle piattaforme continentali 1. Le disposizioni dell'Articolo 7 si applicano…
- Art. 9a bordo di navi e di aeromobili 1. Una persona che, fatto salvo quanto previsto dal…
- Art. 10dipendenti 1. Una persona legata da un rapporto di pubblico impiego con una Parte, che…
- Art. 11Le competenti autorita' delle Parti possono, di comune accordo, stabilire delle deroghe…
- Art. 12di taluni periodi di residenza in riferimento alla legislazione del Canada Ai fini del…
- Art. 13ai sensi della legislazione canadese e italiana 1. Se una persona non ha diritto ad una…
- Art. 14ai sensi della legislazione di Stati terzi Se una persona non ha diritto ad una…
- Art. 15minimo per la totalizzazione Nonostante quanto disposto agli articoli 13 e 14, se la…
- Art. 16all'assicurazione volontaria italiana Ai fini dell'ammissione alla prosecuzione…
- Art. 17ai sensi dell'Old Age Security Act 1. Se una persona ha diritto al pagamento di una…
- Art. 18ai sensi del Regime Pensionistico del Canada Se una persona ha diritto ad una prestazione…
- Art. 19dell'ammontare della prestazione 1. Se una persona soddisfa le condizioni stabilite dalla…
- Art. 20familiari italiane 1. Fatto salvo quanto stabilito al paragrafo 2, ad una persona che…
- Art. 21economiche in caso di tubercolosi Qualora una persona non soddisfi, in base ai soli…
- Art. 22amministrative 1. Le autorita' competenti delle due Parti stabiliscono, mediante intese…
- Art. 23di informazioni e assistenza reciproca 1. Le autorita' competenti e le istituzioni…
- Art. 24sanitari 1. Se l'istituzione competente di una Parte chiede all'istituzione competente…
- Art. 25o riduzione di tasse, imposte, oneri 1. Qualsiasi esenzione o riduzione di tasse…
- Art. 26di comunicazione Per l'applicazione del presente Accordo le autorita' e le istituzioni…
- Art. 27delle domande, istanze o ricorsi 1. Qualsiasi domanda, notifica o ricorso concernente la…
- Art. 28delle prestazioni 1. L'istituzione competente di una Parte si libera validamente delle…
- Art. 29delle controversie 1. Le autorita' competenti delle due Parti dirimeranno, per quanto…
- Art. 30con le provincie del Canada Le competenti autorita' italiane e una provincia del Canada…
- Art. 31di periodi ed eventi pregressi e disposizioni transitorie 1. Qualisiasi periodo…
- Art. 32dell'Accordo del 17 novembre 1977 e revisione dei diritti 1. Dalla data di entrata in…
- Art. 33in vigore e cessazione 1. Il presente Accordo sara' ratificato ed entrera' in vigore il…
