dell'Accordo del 17 novembre 1977 e revisione dei diritti 1. Dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo di Sicurezza Sociale tra l'Italia ed il Canada, firmato a Toronto il 17 novembre 1977, cessera' di avere efficacia. 2. (a) Le prestazioni erogate in applicazione dell'Accordo di cui al paragrafo 1 potranno essere ricalcolate dall'istituzione competente, direttamente o su richiesta del beneficiano, tenendo conto delle disposizioni del presente Accordo; (b) Se la domanda di ricalcolo e' presentata all'istituzione competente entro il temine di 24 mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, il ricalcolo avra' effetto da tale data senza che le disposizioni della legislazione di una delle due Parti relative alla decadenza o alla prescrizione dei diritti possano essere opposte agli interessati; (c) Se la domanda di ricalcolo e' presentata all'istituzione competente dopo la scadenza del termine di 24 mesi sucessivi all'entrata in vigore dell'Accordo, il calcolo avra' effetto dalla data di presentazione della domanda relativamente ai diritti che non sono decaduti o prescritti; (d) Il ricalcolo non puo' in alcun caso comportare la riduzione dell'ammontare della prestazione gia' in godimento.

Testo vigente dal 6 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;93~art32 · fonte del testo

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