[1]sanitari

[2]1. Se l'istituzione competente di una Parte chiede all'istituzione competente dell'altra Parte di sottoporre ad accertamenti sanitari un richiedente o un beneficiario che risiede nel territorio di questa seconda Parte, tali accertamenti sono predisposti o effettuati dall'istituzione di questa Parte. 2. Le spese relative a tali accertamenti sanitari, siano essi eseguiti da uno specialista o da un medico generico, sono a carico della istituzione che li ha richiesti. 3. Nelle intese amministrative di cui all'Articolo 22 saranno stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente Articolo.

Testo vigente dal 6 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;93~art24 · fonte del testo

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