(a) I contributi annui dei Governi al bilancio ordinario, nella misura specificata nell'articolo 4, devono essere corrisposti il 1 gennaio dell'anno finanziario corrispondente. Il versamento deve essere effettuato puntualmente. (b) Il tasso di scambio da applicarsi e' quello vigente alla data della spedizione del contributo: tale data deve essere immediatamente notificata all'Ufficio.

Testo vigente dal 17 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925~art13 · fonte del testo

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