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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla Organizzazione idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il 3 maggio 1967
Legge 15 novembre 1973, n. 925
- Aggiornato al
- 17 gennaio 1974
- Articoli
- 70
- Versioni storiche
- 95
- Art. iTRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. iiArticolo II L'Organizzazione ha carattere consultivo e puramente tecnico. Scopo…
- Art. iiiArticolo III Membri dell'Organizzazione sono i Governi partecipanti alla presente…
- Art. ivArticolo IV L'Organizzazione comprende: - La Conferenza idrografica internazionale, qui…
- Art. vArticolo V Le funzioni della Conferenza sono: (a) impartire direttive generali sul…
- Art. viArticolo VI 1. La Conferenza e' composta dai rappresentanti dei Governi membri. Essa si…
- Art. viiArticolo VII 1. Il controllo della gestione finanziaria dell'Organizzazione e' esercitato…
- Art. viiiArticolo VIII Per la realizzazione degli obiettivi definiti all'articolo II, l'Ufficio si…
- Art. ixArticolo IX L'Ufficio e' composto dal Comitato direttivo e dal personale tecnico ed…
- Art. xArticolo X 1. Il Comitato direttivo amministra l'Ufficio conformemente alle disposizioni…
- Art. xiArticolo XI Le modalita' di funzionamento della Organizzazione sono definite dal…
- Art. xiiArticolo XII Le lingue ufficiali dell'Organizzazione sono l'inglese e il francese.
- Art. xiiiArticolo XIII L'Organizzazione possiede personalita' giuridica. Nel territorio di…
- Art. xivArticolo XIV Le spese necessarie per il funzionamento dell'Organizzazione sono coperte…
- Art. xvArticolo XV A qualsiasi Governo membro che sia in ritardo di due anni nel versamento dei…
- Art. xviArticolo XVI Il bilancio dell'Organizzazione e' redatto dal Comitato direttivo, esaminato…
- Art. xviiArticolo XVII Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione della…
- Art. xviiiArticolo XVIII 1. La presente convenzione sara' aperta a Monaco il 3 maggio 1967 e…
- Art. xixArticolo XIX 1. La presente convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data in cui…
- Art. xxArticolo XX Dopo essere entrata in vigore, la presente convenzione sara' aperta…
- Art. xxiArticolo XXI 1. Qualsiasi parte contraente puo' proporre emendamenti alla presente…
- Art. xxiiArticolo XXII 1. Alla scadenza di un periodo di cinque anni dopo la sua entrata in…
- Art. xxiiiArticolo XXIII Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, essa sara' registrata…
- Art. 1REGOLAMENTO GENERALE Articolo 1 L'Organizzazione ha carattere consultivo. Non ha alcuna…
- Art. 2Le attivita' dell'Organizzazione sono di natura scientifica o tecnica e non comprendono…
- Art. 3La Conferenza idrografica internazionale si riunisce in sessione ordinaria ogni cinque…
- Art. 4La Conferenza idrografica internazionale e' preparata e organizzata dall'Ufficio.
- Art. 5Ogni Governo membro puo' essere rappresentato alla Conferenza da uno o piu' delegati, uno…
- Art. 6Il Comitato direttivo e' autorizzato ad invitare osservatori da: (a) Governi che non…
- Art. 7Le lingue di lavoro della Conferenza sono l'inglese, il francese e lo spagnolo.
- Art. 8(a) La Conferenza esamina le relazioni dell'Ufficio relative al lavoro da esso svolto…
- Art. 9(a) Dodici mesi prima dell'apertura della Conferenza, l'Ufficio invitera' i…
- Art. 10(a) Salvo specifica diversa decisione della Conferenza idrografica internazionale…
- Art. 11(a) Nel periodo intersessionale della Conferenza, la commissione finanziaria puo'…
- Art. 12Nel corso della sessione ordinaria la commissione: - esamina e approva la contabilita'…
- Art. 13Le decisioni della commissione sono adottate a maggioranza dei due terzi dei membri…
- Art. 14La contabilita' e verificata annualmente da un revisore esterno designato dalla…
- Art. 15In conformita' con le disposizioni dell'articolo VIII della convenzione, l'Ufficio…
- Art. 16Ogni Governo membro, per le sue relazioni con l'Ufficio, designera' un rappresentante…
- Art. 17L'Ufficio si tiene in stretto contatto con gli uffici idrografici dei Governi membri…
- Art. 18L'Ufficio porta a conoscenza degli uffici idrografici, o altri competenti uffici dei…
- Art. 19Per permettere all'Ufficio di realizzare i propri obiettivi, gli uffici idrografici dei…
- Art. 20L'Ufficio deve soddisfare, per quanto possibile, a tutte le richieste d'informazioni o di…
- Art. 21L'Ufficio deve pubblicare e diramare le pubblicazioni citate negli articoli 32 e 35…
- Art. 22Nelle loro comunicazioni con l'Ufficio, i rappresentanti dei Governi membri possono…
- Art. 23(a) Il Comitato direttivo amministra l'Ufficio, in conformita' con le disposizioni della…
- Art. 24Nell'intervallo tra due conferenze, qualora non siano stabilite appropriate disposizioni…
- Art. 25(a) Se il Comitato ritiene che un problema debba essere sottoposto ai Governi membri per…
- Art. 26Se le circostanze non consentono l'osservanza della procedura prescritta dal regolamento…
- Art. 27(a) I direttori sono eletti per un periodo di cinque anni, in conformita' con gli…
- Art. 28Le funzioni del Comitato direttivo avranno termine l'ultimo giorno del terzo mese…
- Art. 29Un direttore che, durante il suo incarico, sia stato nell'impossibilita' di esercitare le…
- Art. 30Ogni direttore ha la particolare responsabilita' di una o piu' branche di lavoro…
- Art. 31Il personale dell'Ufficio e' posto sotto il controllo del Comitato direttivo. Esso e'…
- Art. 32All'inizio di ogni anno l'Ufficio pubblica un rapporto sulle sue attivita'.
- Art. 33(a) L'Ufficio dirama un annuario che fornisce tutte le necessarie informazioni sugli…
- Art. 34(a) L'Ufficio emana due pubblicazioni periodiche: la Rivista idrografica internazionale e…
- Art. 35L'Ufficio emana speciali pubblicazioni su argomenti tecnici che possano interessare gli…
- Art. 36I direttori sono eletti dalla Conferenza in base alle disposizioni degli articoli V (b)…
- Art. 37(a) Per l'elezione dei direttori, ogni Governo membro dispone di due voti; quei Governi…
- Art. 38Ciascun Governo membro puo' designare uno o piu' candidati che possono avere la…
- Art. 39Ogni candidato deve avere una notevole esperienza di mare e possedere un'estesa…
- Art. 40Ogni designazione di candidatura deve essere accompagnata da una nota indicante le…
- Art. 41(a) I nominativi dei candidati, con il loro stato di servizio, saranno pubblicati dal…
- Art. 42(a) Per esprimere i loro voti per l'elezione dei membri del Comitato direttivo, le…
- Art. 43(a) I tre candidati di nazionalita' differente che abbiano ottenuto il piu' alto numero…
- Art. 44(a) Dopo l'elezione dei tre direttori, sara' tenuto uno scrutinio separato per eleggere…
- Art. 45Al termine delle operazioni di voto, il Presidente della Conferenza invitera' i direttori…
- Art. 46(a) Se un posto di direttore si rende vacante durante il periodo fra due conferenze e…
- Art. 47Un direttore eletto per coprire una vacanza prendera' posto dopo i due altri direttori.
