[1]Articolo VI

[2]Le persone alle quali si applica il presente Accordo, che durante il periodo di servizio militare in uno dei due Paesi abbiano ottenuto regolare licenza per recarsi nell'altro Paese, non saranno chiamate a prestare servizio militare in quest'ultimo Paese se presenteranno un certificato debitamente autenticato, rilasciato, a loro richiesta, dalla competente Autorita' del Paese che ha concesso la licenza. Dal certificato dovranno risultare il nome, il cognome, il grado, l'ente o reparto, e il numero di matricola dell'interessato, come pure le date di inizio e termine della licenza. All'interessato potra' richiedersi l'esibizione di tale certificato in qualunque momento durante la sua permanenza nell'altro Paese.

Testo vigente dal 3 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-04;924~artvi · fonte del testo

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