[1]Articolo IV

[2]I cittadini dei due Paesi che abbiano ottenuto una sospensione o un rinvio della chiamata alle armi da parte delle competenti autorita' di uno dei due Paesi, non saranno chiamati a prestar servizio nelle forze armate dell'altro Paese fino a quando il periodo di sospensione o di rinvio sia giunto al termine. Un certificato rilasciato dalle autorita' competenti del Paese che abbia concesso la sospensione o il rinvio, sara' accettato come prova della stessa sospensione o del rinvio.

Testo vigente dal 3 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;239~artiv · fonte del testo

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