[1]Articolo V

[2]Le persone alle quali si applica il presente Accordo, cui sia stato concesso un rinvio o sospensione della chiamata alle armi da parte delle Autorita' competenti di uno dei due Paesi, noi saranno chiamate a prestare servizio militare nell'altro Paese, fino a quando il periodo di rinvio o di sospensione non sia trascorso. Dovra' essere accettato, come prova di questo rinvio o sospensione, un certificato debitamente autenticato, rilasciato dalla Autorita' competente del Paese che ha concesso il rinvio o la sospensione.

Testo vigente dal 3 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-04;924~artv · fonte del testo

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