di persone detenute nella parte richiedente 1. Una persona detenuta nella Parte richiesta, citata a comparire nella Parte richiedente con finalita' di testimonianza, confronto, riconoscimento o per qualsiasi altra necessita' del procedimento, viene provvisoriamente trasferita nell'anzidetta ultima Parte a condizione che: a. manifesti espressamente il proprio consenso; b. la sua detenzione non sia suscettibile di essere prolungata dal trasferimento; c. la Parte richiedente si impegni a ritrasferirla non appena siano venute meno le ragioni del trasferimento e, in ogni caso, entro il termine fissato' dalla Parte richiesta. Tale termine puo' essere prorogato dalla Parte richiesta per giustificati motivi. 2. Il trasferimento puo' essere rifiutato se vi ostano ragioni imperative. 3. La persona trasferita deve rimanere in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente secondo le decisioni dell'autorita' giudiziaria della Parte richiesta.

Testo vigente dal 16 aprile 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-03-24;92~trattato-art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari