nella Parte richiedente di persone detenute. 1. Una persona detenuta nel territorio della Parte richiesta, citata a comparire davanti all'Autorita' competente della Parte richiedente a fini di testimonianza, confronto o ricognizione, vi e' trasferita temporaneamente secondo le modalita' concordate dalle Parti e a condizione che:

  • a)la persona in questione acconsenta al trasferimento;
  • b)la sua detenzione non sia suscettibile di essere prolungata dal trasferimento;
  • c)la Parte richiedente si impegni a ritrasferirla non appena siano venute meno le ragioni del trasferimento e comunque entro il termine fissato dalla Parte richiesta. Il termine puo' essere prorogato dalla Parte richiesta per giustificati motivi. 2. La persona trasferita deve rimanere in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente, secondo le modalita' concordate dalle Parti con il consenso del detenuto, e fino a quando la Parte richiesta non domandi che il detenuto venga custodito diversamente, sempre con il suo consenso, o rimesso in liberta'. 3. Il trasferimento puo' essere rifiutato se vi ostano ragioni im- perative.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;126~trattato-art9 · fonte del testo

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