1 - Quando piu' Parti richiedono diversi procedimenti di conciliazione con la stessa Parte convenuta per una stessa materia o per materie strettamente collegate, il convenuto puo' chiedere di unificare le procedure. 2 - La richiesta di unificazione dovra' essere esaminata e decisa a maggioranza dai Presidenti dei conciliatori gia' eletti. Nel caso di accoglimento della richiesta, i presidenti designeranno i conciliatori incaricati di esaminare i ricorsi unificati fra i conciliatori gia' nominati o sorteggiati purche' in numero dispari e a condizione che il primo conciliatore nominato da ciascuna delle Parti sia uno dei conciliatori incaricato di giudicare i ricorsi unificati.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92~art33 · fonte del testo

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