1 - La procedura di conciliazione sara' esperita da un solo conciliatore o da un numero dispari di conciliatori concordati o designati dalle Parti. 2 - Ove le Parti non si accordino sul numero o sulla designazione dei conciliatori, come previsto nel paragrafo 1 del presente articolo, la procedura di conciliazione sara' esperita da tre conciliatori, nominati il primo da una Parte nella memoria introduttiva del ricorso, il secondo dall'altra Parte nella replica, e il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due conciliatori. 3 - Se nella replica non viene indicato il nome del conciliatore da nominare nel caso di applicazione del paragrafo precedente, il secondo conciliatore sara' scelto a sorte, entro 30 giorni dal ricevimento della memoria d'introduzione del ricorso, dal conciliatore designato in tale domanda fra i membri del ruolo nominati dalle Parte o Parti contraenti di cui il convenuto o i convenuti sono cittadini. 4 - Ove i conciliatori nominati in base ai par. 2 e 3 precedenti non riescano ad accordarsi sulla scelta del terzo conciliatore entro 15 giorni dalla designazione del secondo conciliatore, questo sara' sorteggiato da parte dei conciliatori gia' nominati entro i 5 giorni seguenti. Prima dell'estrazione a sorte:

  • a)nessun membro del ruolo dei conciliatori che abbia la stessa nazionalita' di uno dei due conciliatori gia' nominati sara' eleggibile per estrazione a sorte;
  • b)ognuno dei due conciliatori nominati potra' escludere dal ruolo dei conciliatori un numero eguale di conciliatori sempre che ne rimangano almeno 30 eleggibili per estrazione a sorte.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92~art32 · fonte del testo

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