1- Scopo della riconciliazione e' di raggiungere un'amichevole soluzione della controversia a mezzo di raccomandazioni formulate da conciliatori indipendenti. 2 - I conciliatori indentificheranno e chiariranno i punti controversi, richiedendo a tal fine informazioni alle parti e, su tali basi, sottoporanno alle parti una raccomandazione per la soluzione della controversia. 3 - Le parti coopereranno in buona fede con i conciliatori allo scopo di agevolarli nell'esercizio delle loro funzioni. 4 - Salvo le norme dell'art. 25, par. 2), le Parti controvertenti possono in qualsiasi momento durante il procedimento di conciliazione accordarsi per ricorrere ad una diversa procedura per la soluzione della loro controversia. Le parti di una controversia che e' stata sottoposta ad una procedura diversa da quella prevista dal presente capitolo possono decidere di comune accordo di fare ricorso alla conciliazione obbligatoria internazionale.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92~art31 · fonte del testo

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