1. Nel presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

  • a)il termine "Turchia" designa la Repubblica di Turchia e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale della Turchia che, in conformita' della legislazione turca concernente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, puo' essere considerata come zona all'interno della quale possono essere esercitati i diritti della Turchia relativi al fondo del mare, al sottosuolo marino ed alle loro risorse naturali;
  • b)il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale italiano che, in conformita' della legislazione italiana concernente la esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, puo' essere considerata come zona all'interno della quale possono essere esercitati i diritti dell'Italia relativi al fondo del mare, al sottosuolo marino ed alle loro risorse naturali;
  • c)le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano la Turchia o l'Italia, come il contesto richiede;
  • d)il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone;
  • e)il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica 3 qualsiasi ente che e considerato persona giuridica ai fini della imposizione;
  • f)le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
  • g)l'espressione "esercizio della navigazione marittima ed area" designa l'attivita' professionale di trasporto per mare e per via aerea di persone, animali, merci e posta svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori, armatori o esercenti di navi o aeromobili, ivi compresa la vendita di biglietti di passaggio ed analoghi documenti per tale trasporto, nonche' ogni altra attivita' ad esso direttamente connessa;
  • h)l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da un'impresa turca o italiana, ad eccezione del caso in cui il trasporto e' effettuato esclusivamente fra localita' situate sul territorio della Turchia o dell'Italia;
  • i)l'espressione "autorita' competente" designa:
  • 1)per quanto concerne la Turchia, il Ministero delle finanze;
  • 2)per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze. 2. Per l'applicazione dell'Accordo da parte di uno Stato contraente le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica l'Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Testo vigente dal 13 dicembre 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-12-03;913~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari