GENERALI 1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

  • a)i) il termine "Turchia" designa il territorio della Repubblica turca ivi comprese le zone nelle quali sono in vigore le leggi turche, nonche' la piattaforma continentale sulla quale la Turchia ha, in conformita' al diritto internazionale, dei diritti sovrani di esplorazione e di sfruttamento delle sue risorse naturali;
  • ii)il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona al di fuori delle acque territoriali dell'italia che, in conformita' al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione italiana relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, puo' essere considerata come zona all'interno della quale possono essere esercitati i diritti dell'Italia riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino e le risorse naturali;
  • b)le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Turchia o l'Italia;
  • c)il termine "imposta" designa le imposte previste dall'articolo 2 del presente Accordo;
  • d)il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone;
  • e)il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
  • f)il termine "nazionali" designa:
  • i)per quanto concerne la Turchia tutte le persone fisiche che possiedono la nazionalita' turca in conformita' al codice di nazionalita' turca, nonche' tutte le persone giuridiche, le societa' di persone, o associazioni costituite in conformita' alla legislazione in vigore in Turchia;
  • ii)per quanto concerne l'Italia, tutte le persone fisiche che possiedono la nazionalita' italiana, tutte le persone giuridiche, le societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' alla legislazione in vigore in Italia;
  • g)le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
  • h)l'espressione "autorita' competente" designa:
  • i)in Turchia, il Ministero delle Finanze e delle Dogane;
  • ii)in Italia, il Ministero delle Finanze;
  • i)per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave, di un aeromobile o di un veicolo stradale da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile o il veicolo stradale sia impiegato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente. 2. Per l'applicazione del presente Accordo da parte di uno Stato contraente, le espressioni non ivi definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relative alle imposte cui si applica l'Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Testo vigente dal 18 giugno 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-06-07;195~accordo-art3 · fonte del testo

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