generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richiede una diversa interpretazione:

  • a)il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende le zone al di la' del mare territoriale dell'Italia le quali, conformemente al diritto internazionale consuetudinario e alle leggi italiane concernenti l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone nelle quali i diritti sovrani italiani relativi a tali zone, al fondo marino e al suo sottosuolo, nonche' alle loro risorse naturali possono essere esercitati;
  • b)il termine "Bulgaria" designa la Repubblica Popolare di Bulgaria e, quando e' utilizzato in senso geografico, designa il territorio sul quale la Bulgaria esercita i suoi diritti sovrani, nonche' la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva sulle quali la Bulgaria esercita i suoi diritti sovrani conformemente al diritto internazionale;
  • c)le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, secondo il contesto, la Repubblica italiana o la Repubblica Popolare di Bulgaria;
  • d)il termine "persona" comprende le persone fisiche, le persone giuridiche - ivi comprese le societa' - ed ogni altra associazione di persone;
  • e)il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica ai fini dell'imposizione;
  • f)le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente a un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
  • g)l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave, di un aeromobile o di un veicolo stradale da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave, l'aeromobile e il veicolo stradale sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente;
  • h)l'espressione "autorita' competente" designa: (1) il Italia: il Ministero delle Finanze. (2) in Bulgaria: il Ministero delle Finanze. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Testo vigente dal 21 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-29;389~convenzione-art3 · fonte del testo

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