Art. 2 (Protocollo) — Disposizioni della Convenzione inoperanti
Le seguenti disposizioni della Convenzione sono considerate inoperanti a decorrere dal 1 luglio 1981:
- a)paragrafo 4 dell'articolo 19;
- b)articoli da 22 a 26 incluso;
- c)paragrafo 1 dell'articolo 27;
- d)articoli da 29 a 31 incluso.
Testo vigente dal 13 dicembre 1982
