Art. 2 (Protocollo) — Disposizioni della convenzione inoperanti
Le seguenti disposizioni della convenzione sono considerate inoperanti a decorrere dal 1 luglio 1983:
- a)paragrafo 4 dell'articolo 19,
- b)articoli da 22 a 26 incluso,
- c)paragrafo 1 dell'articolo 27, d) articoli da 29 a 31 incluso.
Testo vigente dal 12 novembre 1984
