Art. 2 (Protocollo) — Disposizioni della Convenzione rese inoperanti
Le seguenti disposizioni della Convenzione sono considerate inoperanti a datare dal 1 luglio 1978:
- a)il paragrafo 4 dell'articolo 19;
- b)gli articoli da 22 a 26 incluso;
- c)il paragrafo 1 dell'articolo 27;
- d)gli articoli da 29 a 31 incluso.
Testo vigente dal 19 luglio 1980
