[1]ARTICOLO XXVIII Denuncia

[2]La presente Convenzione rimarra' in vigore a tempo indeterminato; ma ciascuno Stato contraente potra' denunciarla, entro il 30 giugno incluso di ciascun anno solare a partire dal quinto anno successivo a quello della sua ratifica, notificandone la cessazione per iscritto e per via diplomatica all'altro Stato contraente. In caso di detta denunzia la Convenzione cessera' di essere applicabile:

  • a)in Canada: (i) con riferimento all'imposta trattenuta alla fonte sulle somme pagate a non residenti o iscritta a loro credito a partire dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui e' stata fatta la notifica; e (ii) con riferimento alle altre imposte canadesi, per gli anni fiscali che iniziano a partire dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui e' stata fatta la notifica;
  • b)in Italia: con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano a partire dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui e' stata notificata la cessazione.

[3]In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno sottoscritto la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

[4]Fatto a Toronto il 17 novembre 1977 in duplice esemplare in lingua italiana, inglese e francese, ciascun testo facente egualmente fede.

[5]Parte di provvedimento in formato grafico

[6]Per il Governo dell'Italia Per il Governo del Canada For the Government of Italy For the Government of Canada Pour le Gouvernement d'Italie Pour le Gouvernement du Canada Giulio ANDREOTTI P. E. TRUDEAU

[7]Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI

Testo vigente dal 24 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;912~artxxviii · fonte del testo

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