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Tributario
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia ed il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Toronto il 17 novembre 1977
Legge 21 dicembre 1978, n. 912
- Aggiornato al
- 24 gennaio 1979
- Articoli
- 28
- Versioni storiche
- 30
- Art. iCONVENZIONE TRA L'ITALIA E IL CANADA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI…
- Art. iiARTICOLO II Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul…
- Art. iiiARTICOLO III Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il…
- Art. ivARTICOLO IV Domicilio fiscale 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione…
- Art. vARTICOLO V Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione…
- Art. viARTICOLO VI Redditi immobiliari 1. I redditi derivanti da beni immobiliari, compresi i…
- Art. viiARTICOLO VII Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono…
- Art. viiiARTICOLO VIII Navigazione marittima ed aerea 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in…
- Art. ixARTICOLO IX Imprese associate Allorche' a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa…
- Art. xARTICOLO X Dividendi 1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato…
- Art. xiARTICOLO XI Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un…
- Art. xiiARTICOLO XII Canoni 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un…
- Art. xiiiARTICOLO XIII Utili di capitale 1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni…
- Art. xivARTICOLO XIV Professioni indipendenti 1. I redditi che un residente di uno Stato…
- Art. xvARTICOLO XV Lavoro subordinato 1. Salve le disposizioni degli articoli XVI, XVIII, XIX e…
- Art. xviARTICOLO XVI Compensi e gettoni di presenza Le partecipazioni agli utili, i gettoni di…
- Art. xviiARTICOLO XVII Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli XIV e XV, i…
- Art. xviiiARTICOLO XVIII Pensioni 1. Le pensioni provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un…
- Art. xixARTICOLO XIX Funzioni pubbliche 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da…
- Art. xxARTICOLO XX Studenti Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era prima…
- Art. xxiARTICOLO XXI Eliminazione della doppia imposizione 1. Per quanto riguarda il Canada, la…
- Art. xxiiARTICOLO XXII Non-discriminazione 1. I nazionali di uno Stato contraente, siano essi…
- Art. xxiiiARTICOLO XXIII Procedura amichevole 1. Quando un residente di uno Stato contraente…
- Art. xxivARTICOLO XXIV Scambio di informazioni 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti…
- Art. xxvARTICOLO XXV Funzionari diplomatici e consolari Le disposizioni della presente…
- Art. xxviARTICOLO XXVI Domande di rimborso 1. Le imposte riscosse in Italia mediante ritenuta alla…
- Art. xxviiARTICOLO XXVII Entrata in vigore 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli…
- Art. xxviiiARTICOLO XXVIII Denuncia La presente Convenzione rimarra' in vigore a tempo…
