[1]La presente Convenzione rimarra' in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato contraente puo' notificarne la cessazione all'altro Stato contraente, per iscritto e per via diplomatica, entro il 30 giugno incluso di ogni anno solare, a decorrere dal quinto anno successivo a quello della sua ratifica. In tal caso la Convenzione cessera' d'essere applicabile:

  • a)in Svezia:
  • i)ai redditi realizzati a decorrere dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia; e
  • ii)all'imposta sul patrimonio determinata a decorrere dal secondo anno solare successivo a quello della denuncia;
  • b)in Italia: ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia.

[2]In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli,

[3]FATTA a Roma il 6 marzo 1980 in due esemplari in lingua italiana, svedese e francese, quest'ultima prevalendo in caso di contestazione. Per il Governo Per il Governo della Repubblica italiana del Regno di Svezia BUCCI LEWENHAUPT

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;439~art31 · fonte del testo

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