[1]Cessazione

[2]Ciascuna delle Parti Contraenti potra' in qualsiasi momento notificare all'altra Parte Contraente la sua decisione di porre fine al presente Accordo; tale notifica dovra' essere simultaneamente comunicata alla Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale. In tal caso l'Accordo terminera' dodici (12) mesi dopo la data in cui l'altra Parte Contraente avra' ricevuto la notifica, a meno che la notifica di termine non venga ritirata per accordo prima dello scadere di questo periodo. In mancanza dell'accusa di ricevuta dell'altra Parte Contraente, la notifica dovra' essere stimata ricevuta quattordici (14) giorni dopo che l'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale avra' ricevuto la notifica.

Testo vigente dal 24 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;910~art17 · fonte del testo

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