Una qualsiasi delle due Parti contraenti puo' in qualsiasi momento notificare all'altra Parte contraente il suo desiderio di porre termine al presente Accordo. Tale notifica dovra' essere contemporaneamente comunicata all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO). Nel caso di una tale notifica, il presente Accordo terminera' 12 mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte dell'altra Parte contraente, salvo che la notifica di termine non venga ritirata tramite un accordo prima della scadenza di questo periodo. In mancanza di accusa di ricevuta da parte dell'altra Parte contraente, si dovra' ritenere che la notifica sia stata ricevuta 15 giorni dopo il ricevimento della notifica stessa da parte dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;283~art14 · fonte del testo

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