e comunicazioni Tranne che nei casi in cui il Trattato o la presente Convenzione dispongano altrimenti, una notifica o una comunicazione che debba essere fatta da uno Stato o da una Organizzazione internazionale in virtu' della presente Convenzione;

  • a)viene trasmessa, se non vi e depositario, direttamente agli Stati ed alle organizzazioni cui e' destinata, o, se vi e un depositario, a quest'ultimo;
  • b)e considerata come (essendo stata) effettuata dallo Stato o dall'Organizzazione in questione solo a decorrere dal momento della sua ricezione da parte dello Stato o dell'Organizzazione cui e' stata inviata, o, se del caso, dal depositario;
  • c)se e' trasmessa ad un depositario, si considera che sia stata ricevuta dallo Stato o dall'Organizzazione cui e' destinata solo a decorrere dal momento in cui detto Stato o detta organizzazione abbia ricevuto dal depositario l'informazione prevista al comma e) del paragrafo 1 dell'articolo 78.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art79 · fonte del testo

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