[1]Notifiche e comunicazioni

[2]Salvo nel caso in cui il trattato o la presente convenzione dispongano altrimenti, una notifica o una comunicazione che deve essere fatta da uno Stato in base alla presente convenzione:

  • a)viene trasmessa, ove non esista il depositario, direttamente agli Stati ai quali e' destinata o, se esiste un depositario, a quest'ultimo;
  • b)non si ritiene che sia stata fatta dallo Stato in questione che a partire dal momento del suo ricevimento da parte dello Stato al quale e' stata trasmessa o, se del caso, da parte del depositario;
  • c)se viene trasmessa ad un depositario, non viene considerata come ricevuta dallo Stato al quale e' destinata che a partire dal momento in cui tale Stato avra' ricevuto dal depositario l'informazione prevista al comma a) del paragrafo 1 dell'articolo 77.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art78 · fonte del testo

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