di relazioni diplomatiche o consolari La rottura delle relazioni diplomatiche o consolari tra gli Stati parti ad un trattato tra due o piu' Stati ed una o piu' organizzazioni internazionali non ha effetto sulle relazioni legali stabilite dal trattato tra detti Stati, a meno che l'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari sia indispensabile all'applicazione del trattato.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art63 · fonte del testo

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