Parti contraenti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica anche attraverso l'eventuale scambio di esperti. Esse promuoveranno la cooperazione fra le rispettive istituzioni accademiche attraverso eventuali scambi di docenti e ricercatori e progetti di ricerca comuni sui temi di reciproco interesse. Esse promuoveranno altresi' - previo mutuo consenso e nell'ambito dei propri mezzi finanziari - le attivita' d'istituzione, enti e associazioni al fine di rafforzare le relazioni culturali fra i due Paesi e di promuovere in ciascun Paese la diffusione della lingua e cultura dell'altro. A riguardo ciascun parte contraente potra' inviare mostre rappresentative del patrimonio artistico e culturale del proprio Paese nel territorio dell'altra parte contraente. Le parti contraenti incoraggeranno lo scambio di programmi culturali fra i rispettivi organismi radio-televisivi. Le parti contraenti promuoveranno inoltre la cooperazione fra archivi, musei, biblioteche, attraverso lo scambio d'informazioni, documentazione ed esperti nei settori della protezione, conservazione e restauro dei beni culturali, e nel campo dell'editoria incoraggiando, in particolare, la traduzione, la pubblicazione di saggi e romanzi dell'altro Paese e le mostre di libri. Le parti contraenti faciliteranno e promuoveranno la collaborazione per impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali e concorderanno le opportune misure a tal fine.

Testo vigente dal 1 febbraio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;9~accordo-art2 · fonte del testo

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