[1]Collaborazione nel settore dell'istruzione

[2]Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione nel settore dell'istruzione, stimolando una migliore comprensione ed una piu' profonda conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio linguistico ed archeologico dei due Paesi. Esse valuteranno la possibilita' di attuare tale cooperazione, nella misura della propria disponibilita', attraverso:

  • a)l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura dell'altra Parte;
  • b)la cooperazione per la formazione di docenti della lingua dell'altra Parte;
  • c)il funzionamento di corsi, lettorati e cattedre, ai fini del rispettivo sviluppo dell'insegnamento e della ricerca nel campo dell'italianistica e della lingua e cultura del Montenegro;
  • d)lo scambio di assistenti di lingua italiana e di lingua montenegrina presso le rispettive scuole secondarie superiori;
  • e)la concessione, in regime di reciprocita', di borse di studio a studenti universitari e post-universitari per lo svolgimento di' studi e ricerche;
  • f)lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi organismi universitari, attraverso l'intensificazione di progetti inter-universitari, lo scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse;
  • g)lo studio comparativo dei metodi e programmi didattici, universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, auspicando altresi' forme di cooperazione tra atenei per l'eventuale rilascio di titoli congiunti e la conclusione di accordi per il reciproco riconoscimento di titoli e di periodi di studio universitari;
  • h)lo sviluppo della collaborazione tra istituzioni della formazione delle discipline musicali, artistiche, archeologiche e del design, al fine di realizzare progetti congiunti a sostegno della mobilita' e della partecipazione a programmi europei di cooperazione;
  • i)l'estensione dei programmi di scambio di docenti esistenti tra i due Paesi agli istituti di istruzione primaria e secondaria che ne facciano richiesta;
  • j)lo sviluppo di scambi di informazioni e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue dei due Paesi;
  • k)la cooperazione nell'ambito dei metodi e dei materiali didattici;
  • l)gli scambi e i contatti diretti tra istituti scolastici, specialmente nel quadro di gemellaggi, e tra insegnanti.

Testo vigente dal 6 febbraio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-01-16;5~accordo-art3 · fonte del testo

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