1. Il Comitato per la cooperazione industriale e' l'autorita' incaricata di sorvegliare il Centro. 2. Il Centro e' diretto da un direttore assistito da un vicedirettore, entrambi nominati dal Comitato. Il Comitato adotta le disposizioni che si applicano al personale del Centro. 3. Un Consiglio consultivo e' incaricato di consigliare ed assistere il Centro nella programmazione e nello sviluppo delle sue attivita' industriali. Esso viene eventualmente consultato dal direttore su tutte le operazioni in programma e su tutti gli importanti problemi derivanti dalle attivita' del Centro. Esso puo' anche, di propria iniziativa, fare qualsiasi suggerimento o sottoporre al direttore qualsiasi problema ritenga utile studiare. Esso formula un parere sul programma annuale di lavoro, sul bilancio e sulla relazione generale. 4. Il Consiglio consultivo del Centro e' composto da persone fornite di grande esperienza nel settore industriale ed in particolare nel settore manifatturiero. Esse sono scelte su babe personale tenendo conto delle loro qualifiche, fra i cittadini degli Stati parti della presente convenzione, e sono nominate dal Comitato alle condizioni da quest'ultimo definite. 5. Il bilancio del Centro, corredato del parere del Consiglio consultivo, viene esaminato ed approvato dal Comitato. Quest'ultimo approva il regolamento finanziario del Centro. La Comunita' contribuisce al finanziamento di questo bilancio mediante una dotazione a parte, fino a un massimo di 25 milioni di UCE, prelevata sugli importi di cui all'articolo 133 riservati per il finanziamento dei progetti di cooperazione regionale. 6. Due commissari ai conti verificano la gestione finanziaria del Centro. 7. Lo statuto ed il regolamento interno del Centro sono adottati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Comitato degli Ambasciatori, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art81 · fonte del testo

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