1. Il Centro e' diretto da un direttore, assistito da un direttore aggiunto, entrambi nominati dal Comitato di cooperazione industriale. 2. Un consiglio di amministrazione paritetico e' incaricato di:

  • a)consigliare ed appoggiare il direttore per l'impulso da imprimere al Centro, la sua animazione e direzione;
  • b)prendere le seguenti decisioni: - approvare i bilanci e i conti annuali; - definire i programmi d'attivita' pluriennali ed annuali; - approvare la relazione annuale; - stabilire le strutture organizzative, la politica del personale e l'organigramma.
  • c)trasmettere una relazione annuale al Comitato di cooperazione industriale. 3. Il consiglio di amministrazione e' composto da persone dotate di grande esperienza nei settori industriale o bancario privati o pubblici o nella pianificazione e promozione dello sviluppo industriale. Esse sono scelte intuitu personae in funzione delle loro qualifiche fra i cittadini degli Stati parti della presente convenzione, e sono nominate dal Comitato alle condizioni da quest'ultimo definite. Ai lavori del consiglio partecipano un rappresentante della Commissione e un rappresentante della Banca. Il Centro e' responsabile del segretariato. 4. La Comunita' contribuisce al finanziamento del bilancio del Centro mediante una dotazione a parte, fino a un massimo di 40 milioni DI ECU, prelevata sugli importi destinati, ai sensi dell'articolo 112, al finanziamento dei progetti di cooperazione regionale. 5. Due commissari ai conti verificano la gestione finanziaria del Centro. 6. Lo statuto del Centro, il regolamento finanziario, il regime applicabile al personale e il regolamento interno del Centro sono adottati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato degli Ambasciatori, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art73 · fonte del testo

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