1. Quando uno Stato ACP dispone, quali dirigenti amministrativi e tecnici, di elementi nazionali in numero tale da rappresentare una parte sostanziale del personale necessario per l'esecuzione in economia di un'azione di cooperazione tecnica, la Comunita' puo', in casi eccezionali, contribuire alle spese delle azioni in economia assumendo a proprio carico il costo di determinati mezzi materiali eventualmente mancanti o mettendo a disposizione esperti di un altro Stato per completare l'organico. 2. La partecipazione della Comunita' si limita all'assunzione dei costi di mezzi complementari e delle spese temporanee di esecuzione il cui costo e' limitato al solo fabbisogno dell'azione in questione, esclusa qualsiasi spesa permanente di funzionamento.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art143 · fonte del testo

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