1. La cooperazione finanziaria e tecnica tiene conto della necessita' di rispettare le condizioni particolari di ogni singolo Stato soprattutto per quel che riguarda la sua politica di sviluppo, le strategie da seguire, le priorita' che si e' prefissa, nonche' le potenzialita' ed i mezzi propri. 2. In questo contesto, i progetti e programmi devono contribuire al conseguimento totale o parziale dei seguenti risultati:

  • a)fornire agli Stati ACP i mezzi per migliorare e meglio controllare le condizioni del loro sviluppo economico e sociale;
  • b)contribuire ad un'espansione armoniosa e costante dell'economia degli Stati ACP, con l'aumento quantitativo e qualitativo della produzione ed il conseguente accrescimento del reddito nazionale, nonche' la rettifica degli squilibri strutturali mediante la diversificazione e l'integrazione delle loro economie;
  • c)migliorare il tenore di vita delle popolazioni degli Stati ACP;
  • d)permettere agli Stati ACP che devono far fronte a gravi difficolta' economiche e sociali, di carattere eccezionale, risultanti da calamita' naturali o da circostanze straordinarie con effetti comparabili, di beneficiare di aiuti d'urgenza;
  • e)consentire in tal modo di instaurare relazioni economiche pia equilibrate fra gli Stati ACP ed il resto del mondo nonche' una maggiore partecipazione degli Stati ACP stessi agli scambi internazionali. 3. L'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica richiede la partecipazione reale ed effettiva degli Stati ACP e della Comunita', a tutti i livelli, alla gestione ed al funzionamento degli strumenti della cooperazione finanziaria e tecnica nonche' alla valutazione concomitante ed a posteriori dei progetti e programmi di detta cooperazione, alle condizioni di cui all'articolo 108.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art92 · fonte del testo

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