[1]e alloggi

[2]1. Nell'ambito delle sue leggi e dei suoi regolamenti lo Stato di residenza deve facilitare lo Stato di invio ad acquistare i locali necessari all'ufficio consolare ovvero a procurarsi tali locali in altro modo. 2. Lo Stato di residenza deve altresi', se ce n'e' bisogno, aiutare l'ufficio consolare ad ottenere alloggi adeguati per i suoi membri. 3. Le disposizioni del presente articolo non esonerano lo Stato di invio dall'obbligo di osservare le leggi ed i regolamenti relativi all'urbanistica ed all'edilizia vigenti nello Stato di residenza.

Testo vigente dal 9 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886~art28 · fonte del testo

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