• 1)Lo Stato di residenza deve facilitare l'acquisto o l'affitto sul suo territorio, nel quadro delle sue leggi e dei suoi regolamenti, di terreni, edifici, parti di edifici per l'ufficio consolare o prestare aiuto allo Stato d'invio perche' se li procuri in altra maniera.
  • 2)Esso deve anche, in caso di necessita', prestare aiuto allo Stato d'invio perche' ottenga gli alloggi occorrenti ai membri dell'ufficio consolare.
  • 3)Quanto previsto dal presente articolo non dispensa lo Stato d'invio dall'osservanza delle leggi e dei regolamenti urbanistici in vigore nei luoghi dove si trovano i relativi appezzamenti di terreno, edifici o parti di edifici.

Testo vigente dal 7 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879~art23 · fonte del testo

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