[1]Operazioni di infiltrazione

[2]1. La Parte richiedente e la Parte richiesta possono convenire di collaborare tra loro per lo svolgimento di indagini penali condotte da agenti infiltrati o sotto falsa identita' (operazioni di infiltrazione). 2. La decisione sulla richiesta e' presa in ciascun caso specifico dalle autorita' competenti della Parte richiesta nel rispetto del diritto e delle procedure nazionali. Le due Parti si accordano nel rispetto del loro diritto e delle loro procedure nazionali circa la durata dell'operazione di infiltrazione, le condizioni particolareggiate e lo statuto giuridico degli agenti. 3. Le operazioni di infiltrazione sono effettuate secondo il diritto e le procedure nazionali della Parte nel cui territorio si svolgono. Le Parti interessate collaborano per provvedere alla preparazione e al controllo dell'operazione di infiltrazione e per prendere disposizioni al fine di garantire la sicurezza degli agenti infiltrati o sotto falsa identita'. 4. Ogni Parte, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, indica, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, quali autorita' designa come competenti ai fini del paragrafo 2 del presente articolo. Successivamente puo', in qualsiasi momento e secondo le medesime modalita', modificare i termini della sua dichiarazione.

Testo vigente dal 19 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;88~art19 · fonte del testo

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