[1]Esecuzione differita delle domande

[2]1. La Parte richiesta puo' differire l'esecuzione di una domanda se il fatto stesso di dare seguito alla domanda rischia di pregiudicare indagini, perseguimenti o qualsiasi altra procedura connessa condotta dalle sue autorita'. 2. Prima di negare o differire l'assistenza, la Parte richiesta esamina, all'occorrenza dopo aver consultato la Parte richiedente, se sia possibile darvi seguito parzialmente o con riserva delle condizioni che giudica necessarie. 3. Ogni decisione di differire l'assistenza e' motivata. La Parte richiesta informa parimenti la Parte richiedente dei motivi che rendono impossibile l'assistenza o che possono differirla in modo significativo.

Testo vigente dal 19 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;88~art7 · fonte del testo

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