Norme di procedura e istanza per la qualificazione (1) Le Autorita' competenti di entrambe le Parti fissano di comune accordo le norme di procedura della coproduzione, tenendo conto delle leggi che disciplinano l'industria cinematografica nella Repubblica italiana e delle leggi vigenti in materia nella Repubblica del Sud Africa. (2) L'istanza per l'ammissione del film ai benefici della coproduzione deve essere presentata, in ogni caso, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese o delle lavorazioni principali per i film d'animazione, in accordo con le norme di procedura allegate al presente Accordo. (3) In linea di massima, le Autorita' competenti delle due Parti si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione, entro il piu' breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo di trenta giorni.

Testo vigente dal 14 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;88~accordo-art18 · fonte del testo

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