Produzioni tradizionali (1) Le Parti contraenti considerano con favore la realizzazione di coproduzioni di qualita' internazionale tra l'Italia, il Sud Africa ed ogni altro Paese con cui l'Italia e/o il Sud Africa sono legati rispettivamente da un Accordo di coproduzione ufficiale. (2) Le condizioni di ammissione di tali film devono formare oggetto di esame, caso per caso, per entrambe le Parti. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film puo' essere inferiore al venti (20) per cento del costo. Gli apporti artistici e tecnici devono conformarsi a questa percentuale.

Testo vigente dal 14 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;88~accordo-art7 · fonte del testo

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