Art. 36 — Notifica di applicazione a titolo provvisorio

Un governo firmatario che ha intenzione di ratificare, accettare o approvare il presente Accordo, od un governo per il quale il Consiglio ha fissato condizioni di adesione ma che non ha ancora potuto depositare il suo strumento, puo' in qualunque momento notificare al depositario che applichera' il presente Accordo a titolo provvisorio, o quando quest'ultimo entrera' in vigore conformemente all'articolo 37, o, se e' gia' in vigore, ad una data specificata.

Testo vigente dal 13 aprile 1985

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-04-01;125~art36 · fonte del testo

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