[1]ARTICOLO XVI. Appendice III e suoi Emendamenti

[2]1. Qualunque Parte potra', in qualunque momento, inviare alla Segreteria una lista di specie che essa dichiara sottoposte a regolamentazione nella sua giurisdizione al fine menzionato nel paragrafo 3 dell'Articolo II. Nell'Appendice III si includeranno il nome della Parte che ha fatto includere la specie, il nome scientifico della specie presentata e qualsiasi parte o derivato dei relativi animali o vegetali, specificato rispetto alla detta specie ai fini del capoverso (b) dell'Articolo I. 2. La Segreteria comunichera' alle Parti, il piu' rapidamente possibile dopo averle ricevute, le liste presentate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo. La lista entrera' in vigore come parte dell'Appendice III, 90 giorni dopo la data della comunicazione. Dopo la comunicazione della detta lista, qualunque Parte puo', a mezzo notifica per iscritto al Governo depositario, formulare una riserva in merito a qualunque specie, a qualunque parte o a qualunque prodotto ottenuto a partire dagli animali o vegetali appartenenti a detta specie. Finche' tale riserva non e' ritirata, lo Stato rispettivo sara' considerato come non facente parte della presente Convenzione in merito al commercio della specie, parte o derivato di cui si tratta. 3. Qualunque Parte che invia una lista di specie da iscrivere nella Appendice III, potra' ritirare qualunque specie dalla detta lista in qualunque momento, mediante notifica alla Segreteria la quale comunichera' detto ritiro a tutte le Parti. Il ritiro entrera' in vigore 30 giorni dopo la data di detta notifica. 4. Qualunque Parte che presenti una lista conforme alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, consegnera' alla Segreteria copie di tutte le leggi e regolamenti interni applicabili alla protezione di detta specie insieme con le interpretazioni che la Parte considera appropriate o che possono essere richieste dalla Segreteria. La Parte, durante il periodo nel quale la specie in questione si trova inclusa nell'Appendice III, comunichera' qualunque emendamento o variazione alle suddette leggi e ai suddetti regolamenti, come pure qualunque nuova interpretazione, mano a mano che vengono adottate.

Testo vigente dal 24 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-12-19;874~artxvi · fonte del testo

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