[1]ARTICOLO V. Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'Appendice III

[2]1. Qualunque commercio di specimens di una specie iscritta nell'Appendice III deve essere conforme alle disposizioni del presente Articolo. 2. L'esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice III da parte di qualunque Stato, che ha iscritto la detta specie nell'Appendice III sara' soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione che dovra' soddisfare alle condizioni seguenti:

  • a)un'Autorita' amministrativa dello Stato di esportazione avra' la prova che lo specimen in questione non e' stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato;
  • b)un'Autorita' amministrativa dello Stato di esportazione avra' la prova che qualunque specimen vivente sara' preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti. 3. Salvo i casi previsti al paragrafo 4 del presente articolo, l'importazione di qualunque specimen di una specie iscritta nell'Appendice III sara' soggetta alla presentazione preventiva di un certificato d'origine, e, nel caso di una importazione con provenienza da uno Stato che ha iscritto la detta specie nell'Appendice III, di un permesso d'esportazione. 4. Quando si tratta di una riesportazione, un certificato emesso dall'Autorita' amministrativa dello Stato di riesportazione, che precisi che lo specimen e' stato trasformato in questo Stato, oppure che verra' riesportato, costituira' prova per lo Stato di importazione che le disposizioni della presente Convenzione sono state rispettate per gli specimens in questione.

Testo vigente dal 24 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-12-19;874~artv · fonte del testo

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