[1]ARTICOLO X. Commercio con Stati che non sono Parti della Convenzione

[2]Nel caso di un'esportazione o riesportazione con destinazione ad uno Stato che non e' Parte della presente Convenzione, oppure di un'importazione con provenienza da un tale Stato, le Parti possono, invece dei permessi e dei certificati richiesti dalla presente Convenzione, accettare dei documenti simili, rilasciati dalle Autorita' competenti di tale Stato; questi documenti devono, per la parte essenziale, conformarsi alle condizioni richieste per la concessione dei permessi e certificati di cui alla presente Convenzione.

Testo vigente dal 24 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-12-19;874~artx · fonte del testo

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