[1]ARTICOLO VI. Permessi e certificati

[2]1. I permessi e certificati rilasciati in virtu' delle disposizioni degli Articoli III, IV e V devono essere conformi alle disposizioni del presente Articolo. 2. Un permesso di esportazione deve contenere le informazioni precisate nel modulo riprodotto nell'Appendice IV; esso non sara' valevole per l'esportazione che per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio. 3. Qualunque permesso o certificato deve contenere il titolo della presente Convenzione; contiene il nome e il timbro dell'Autorita' amministrativa che lo ha emanato ed un numero di controllo attribuito dalla Autorita' amministrativa. 4. Qualunque copia di un permesso o di un certificato emanato da un'Autorita' amministrativa deve essere chiaramente marcata come copia e non puo' essere utilizzata al posto dell'originale di un permesso o di un certificato, a meno che non sia stipulato altrimenti sulla copia. 5. Si richiedera' un permesso o un certificato separato per ogni spedizione di specimens. 6. Un'Autorita' amministrativa dello Stato di importazione di qualunque specimen annullera' e conservera' il permesso di esportazione o certificato di riesportazione e qualsiasi permesso di importazione corrispondente presentato in relazione all'importazione del detto specimen. 7. Quando cio' sia fattibile e appropriato, un'Autorita' Amministrativa potra' fissare una marca su qualunque specimen per facilitarne l'identificazione. A tale scopo, marca significa qualunque impressione o stampiglia indelebile, sigillo di piombo o altro mezzo adeguato ad identificare uno specimen, e tale marca sara' studiata e progettata in modo tale che la sua falsificazione ad opera di persone non autorizzate sia resa piu' difficile possibile.

Testo vigente dal 24 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-12-19;874~artvi · fonte del testo

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