1. La Turchia ha la facolta' di concedere contingenti tariffari a dazi ridotti o nulli, previa autorizzazione del Consiglio di Associazione, al fine di facilitare l'importazione di alcuni prodotti in provenienza dai paesi con i quali la Turchia e' legata da accordi commerciali bilaterali, qualora l'esecuzione di detti accordi risenta in misura sensibile dell'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo e delle misure adottate in esecuzione del medesimo. 2. Tale autorizzazione e' considerata come data quando i contingenti tariffari di cui al paragrafo precedente rispondono ai seguenti requisiti:

  • a)il valore totale di detti contingenti non supera annualmente il 10% del valore medio delle importazioni turche provenienti dai paesi terzi nel corso degli ultimi tre anni per i quali si disponga di statistiche, dedotte le importazioni effettuate con le risorse di cui all'Allegato n. 4. L'ammontare del 10% e' diminuito dell'ammontare delle importazioni provenienti dai paesi terzi effettuate in franchigia da dazi doganali nel quadro dell'Allegato n. 4;
  • b)per ogni prodotto, il valore d'importazione previsto nel quadro dei contingenti tariffari non supera un terzo del valore medio delle importazioni turche di questo prodotto in provenienza dai paesi terzi nel corso degli ultimi tre anni per i quali si disponga di statistiche. 3. La Turchia notifica al Consiglio di Associazione le misure che essa intende adottare in conformita' del paragrafo 2. Alla fine della fase transitoria, il Consiglio di Associazione puo' decidere se le disposizioni del paragrafo 2 debbano essere abolite o modificate. 4. In nessun caso il dazio di un contingente tariffario puo' essere inferiore a quello effettivamente applicato dalla Turchia alle importazioni provenienti dalla Comunita'.

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864~art20 · fonte del testo

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