1. Per alcuni prodotti che non rappresentano piu' del 10% del valore delle sue importazioni totali del 1967 e previa consultazione del Consiglio di Associazione, la Turchia ha la facolta' di differire sino alla fine del ventiduesimo anno dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le riduzioni dei suoi dazi doganali nei confronti dei paesi terzi che essa dovrebbe operare in conformita' degli articoli 17 e 18. 2. Per alcuni prodotti che non rappresentano piu' del 5% del valore delle sue importazioni totali del 1967 e previa consultazione del Consiglio di Associazione, la Turchia ha la facolta' di mantenere, dopo un periodo di ventidue anni, nei confronti dei paesi terzi, dazi doganali superiori a quelli della tariffa doganale comune. 3. Tuttavia, l'applicazione dei paragrafi precedenti non deve pregiudicare la libera circolazione delle merci all'interno dell'Associazione e non puo' dar luogo ad un ricorso all'articolo 5 da parte della Turchia. 4. La Turchia, qualora acceleri l'allineamento della propria tariffa doganale sulla tariffa doganale comune, mantiene a favore della Comunita' una preferenza equivalente a quella che risulta dai meccanismi previsti dal presente capitolo. Per quanto riguarda i prodotti che figurano nell'Allegato n. 3, tale acceleramento non puo' avvenire prima del termine della fase transitoria, salvo autorizzazione preventiva del Consiglio di Associazione. 5. Per i dazi doganali che sono stati oggetto dell'autorizzazione prevista all'articolo 16, paragrafo 4, primo comma o che la Turchia puo' mantenere provvisoriamente, in conformita' dell'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, essa e' dispensata dall'applicare le disposizioni degli articoli 17 e 18. Allo scadere dell'autorizzazione, essa applica i dazi che risulterebbero dall'applicazione di detti articoli.

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

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