Art. 16 (Convenzione n. 148)
Ogni Membro dovra':
- a)adottare con legge o con altro metodo conforme alla prassi e alle condizioni nazionali, le opportune misure, compresa l'adozione di adeguate sanzioni, per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione;
- b)incaricare degli uffici di ispezione adeguati del controllo sulla applicazione delle disposizioni della Convenzione o verificare che vengano eseguite adeguate ispezioni.
Testo vigente dal 20 dicembre 1984
